È vietato l'abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all'articolo 20, comma 1 della L.R. 6/2005, senza l'autorizzazione rilasciata da questa Unione Montana. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta.
L'autorizzazione all'abbattimento è concessa nei seguenti casi:
- realizzazione di opere pubbliche;
- realizzazione di opere di pubblica utilità;
- edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
- realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
- diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
- utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
- alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
- alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
- alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.
L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da una semplice comunicazione nei seguenti casi:
- abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
- esecuzione di sentenze passate in giudicato;
- mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti.